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giovedì 9 dicembre 2010

CIRCOLARE STUDIO CESARONI N.28/2010

Imposte e Tasse
L’Agenzia delle Entrate procederà alla selezione delle posizioni da sottoporre a verifica mediante l’individuazione di specifici fattori di rischio e di potenziale pericolosità fiscale, passando da contribuenti ad “elevata rischiosità fiscale” fino a soggetti a “minore intensità di rischio”. Nell’ipotesi di identico grado di rischio, i controlli riguarderanno i soggetti che, negli ultimi 4 anni, non sono stati oggetto di verifica.

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Il nuovo redditometro sarà applicato a partire dal periodo d’imposta 2009.
Le movimentazioni dei conti bancari potranno fungere da supporto all’accertamento sintetico, mentre difficilmente potranno costituire una prova valida a favore del contribuente.
Con il nuovo redditometro non rileva più la disponibilità di un determinato bene, ma assumeranno rilevanza le spese del contribuente, ancorché rappresentate da una serie di coefficienti. Sarà tra l’altro necessario tener conto dei beni che appartengono a società ma che, di fatto, sono utilizzati dalle persone fisiche.

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Il professionista non congruo rispetto agli studi di settore non può giustificare il minor reddito asserendo, quali giustificazioni, l’assenza di una famiglia da mantenere e la sussistenza di aiuti economici e di pensione: lo ha precisato la Corte di Cassazione, con la sentenza 5.11.2010, n. 22555.

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L’applicazione pratica della ritenuta del 10% sul 36% per gli interventi di risparmio energetico, introdotta dalla manovra d’estate, non desta particolari preoccupazioni, dal momento che spetta all’Istituto di credito del soggetto che riceve il bonifico porre in essere gli adempimenti del caso.
·    Possono, tuttavia, sussistere delle problematiche qualora venga utilizzato il bonifico e lo stesso non sia richiesto. 
·    È da rilevare, inoltre, che anche il pagamento relativo all’acquisto di un box pertinenzale dalla società che lo ha realizzato è soggetto alla ritenuta del 10%, qualora l’acquirente intenda fruire della detrazione Irpef del 36%.

Diritto del lavoro

Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 253/2010 i decreti n. 53343 e n. 53344/2010 del Ministero del Lavoro, i quali prevedono, rispettivamente:
incentivi per i datori di lavoro che assumono lavoratori beneficiari dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, aventi almeno 50 anni di età;
agevolazioni per l'assunzione dei lavoratori titolari dell'indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali o dell'indennità speciale di disoccupazione edile.
La riduzione della quota di contribuzione gravante sul datore di lavoro compete per le assunzioni effettuate nel periodo 1.01–31.12.2010.

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Con avviso sottoscritto in data 28.10.2010 dalle parti sociali dell’edilizia si persegue il fine di contrastare il lavoro nero. Al riguardo, per scongiurare una presunzione di non congruità, il datore di lavoro dovrà provare di rispettare valori minimi d'incidenza della manodopera sul costo dell'opera; tali valori sono fissati da specifici indici di congruità, da utilizzare in via sperimentale nel corso del 2011 e a regime dal 2012. Il mancato rispetto dei predetti indici inciderà sul rilascio del modello Durc.

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Con il collegato lavoro il termine per impugnare i licenziamenti individuali sarà fissato a 60 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte dell’impresa.

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Entro il 16.11.2010 dovrà essere versata la 3^ rata del contributo minimale per artigiani e commercianti. Entro il 30.11.2010, invece, dovrà essere pagato il 2° acconto 2010 sulla quota di reddito eccedente.

Varie
Dal 7.09.2010 la tracciabilità dei flussi finanziari è applicabile per tutti i contratti, subappalti e subcontratti di appalto stipulati successivamente a tale data e per tutti i concessionari di finanziamenti pubblici. Entro il 7.03.2011, invece, dovranno essere adeguati agli obblighi di tracciabilità i contratti, subappalti ed i subcontratti stipulati prima del 7.09.2010.


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I soggetti non in regola con le disposizioni relative alla normativa Sistri saranno colpiti da sanzioni variabili da 15.000 a 90.000 euro; tuttavia, il Ministero dell’Ambiente ha precisato che, nella prima fase di operatività del sistema, le sanzioni saranno applicate con gradualità e tenendo conto delle difficoltà operative.


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Il registro per opporsi alle telefonate commerciali indesiderate ha trovato il suo regolamento. Con il nuovo sistema, la possibilità di ricevere contatti di telemarketing sarà limitata, poiché devono essere esclusi i soggetti iscritti nella specifica lista prevista. L’abbonato che non vuole ricevere telefonate può chiedere che il proprio numero telefonico sia iscritto nel registro delle opposizioni gratuitamente e con modalità semplificate.

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