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martedì 2 agosto 2011

AGOSTO 2011 NOVITA' E SCADENZIARIO DEL MESE

A.C.
ADRI CESARONI
Studio Cesaroni
COMMERCIALISTA REVISORE LEGALE

66050 SAN SALVO (CH) VIA STADIO N. 48 TEL. 0873 342994/344979 FAX 0873 341673 CELL. 349 5907356 – WEB STUDIOCESARONI.COM - EMAIL: INFO@STUDIOCESARONI.COM - P. IVA 01757460694 COD. FISC. CSR DRA 58T22 Z130J


CIRCOLARE N. 8/2011



AGGIORNAMENTO SULLE ULTIME NOVITA’ FISCALI



Rinvenimento di contabilità “informale”

Sentenza Corte Cassazione 5.7.2011, n. 14770 Costituisce indizio grave, preciso e concordante dell’esistenza di imponibili non riportati in contabilità, che legittima l’accertamento induttivo, il rinvenimento di una contabilità “informale”, tenuta su un brogliaccio ovvero di agende, block notes, matrici di assegni, estratti c/c bancari.


Autotrasportatori e violazioni sicurezza stradale


Circolare Agenzia Entrate 6.7.2011, n. 31/E Sono stati forniti chiarimenti in merito alle sanzioni applicabili, ai sensi dell’art. 83-bis, DL n. 112/2008, agli autotrasportatori di cose per conto terzi che violano le norme in materia di sicurezza stradale e regolarità del mercato.
Tra le sanzioni è prevista, la sospensione di 1 anno dalla fruizione delle agevolazioni fiscali.


Comunicazione “black list”


Risoluzione Agenzia Entrate 6.7.2011, n. 71/E L’obbligo di comunicazione delle operazioni c.d. “black list” opera anche per quelle poste in essere nei confronti di un soggetto avente sede, residenza o domicilio in un Paese a regime fiscale privilegiato ancorché lo stesso operi in un Paese non incluso nella black list attraverso l’identificazione diretta, ovvero, come già chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 21.10.2010, n. 53/E, tramite un rappresentante fiscale.


Interessi di mora automatici secondo semestre 2011


Comunicato MEF 18.7.2011 È stato pubblicato sulla G.U. 18.7.2011, n. 165 il Comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze con il quale sono individuati i tassi di interesse applicabili ai ritardati pagamenti nel periodo 1.7 – 31.12.2011:
– 8,25% (1,25% + maggiorazione del 7%) per la vendita dei prodotti in genere;
– 10,25% (1,25% + maggiorazione del 9%) per la vendita di alimenti deteriorabili.


Incasso caparra e evasione fiscale

Sentenza Corte Cassazione 18.7.2011, n. 28221 Ai fini della contestazione del reato di evasione fiscale non può essere “considerata” la caparra incassata da un’impresa edile alla stipula del preliminare di vendita.
La stessa infatti non concorre alla formazione del reddito fino alla conclusione del contratto definitivo.





COMMENTI
LE NOVITÀ DEL “DECRETO SVILUPPO”

Il 13.7.2011 è entrata in vigore la legge di conversione del c.d. “Decreto sviluppo”, le cui principali novità di natura fiscale sono di seguito esaminate

CREDITO D’IMPOSTA RICERCA SCIENTIFICA
È istituito, sperimentalmente per il 2011 e 2012, un credito d’imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca, in Università o Enti pubblici di ricerca ovvero in altre strutture individuate con apposito Decreto.

CREDITO D’IMPOSTA ASSUNZIONI NEL MEZZOGIORNO
A favore dei datori di lavoro (imprese / lavoratori autonomi) che incrementano il numero dei lavoratori a tempo indeterminato nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia nei 12 mesi successivi al 14.5.2011 è previsto il riconoscimento di un credito d’imposta pari al 50% dei costi salariali sostenuti:
 nei 12 mesi successivi all’assunzione se il nuovo lavoratore rientra tra i soggetti “svantaggiati”;
 nei 24 mesi successivi all’assunzione se il nuovo lavoratore rientra tra i soggetti “molto svantaggiati”.

CREDITO D’IMPOSTA “VISCO SUD”
È stato disposto il rifinanziamento dell’agevolazione c.d. Visco-sud che prevede il riconoscimento di un credito d'imposta a favore delle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

ESONERO COMUNICAZIONE P.S. PER CESSIONE DI IMMOBILI
È previsto che in caso di trasferimento di immobili / diritti immobiliari la registrazione del relativo contratto “assorbe” l’obbligo di presentare all’Autorità di Pubblica Sicurezza la comunicazione della cessione.

TENUTA DIGITALE DEI LIBRI CONTABILI
Relativamente alla tenuta dei libri, registri e scritture contabili con modalità informatica è previsto che:
 l’apposizione della marca temporale e della firma digitale dell’imprenditore (o di un suo delegato) sui documenti deve essere assolta “almeno una volta l’anno” anziché, come previsto in precedenza, “ogni tre mesi”.
Di conseguenza, è stato anche modificato da 3 mesi ad 1 anno il riferimento temporale della mancata esecuzione di registrazioni che comporta l’apposizione della firma digitale e della marca temporale all'atto di una nuova registrazione, con conseguente allineamento tra le modalità, cartacea e digitale, di tenuta dei libri / registri contabili;
 per i libri e registri la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o regolamento di natura tributaria, il termine per l’apposizione della marca temporale e della firma digitale opera secondo le disposizioni in materia di conservazione digitale in esse contenute.

ISCRIZIONE ALL’ALBO PROVINCIALE DELLE IMPRESE ARTIGIANE MEDIANTE “COMUNICA
È previsto che per l’avvio di un’attività d’impresa qualificata “artigiana”, il soggetto interessato presenta una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti mediante ComUnica.
Per effetto di tale dichiarazione l’impresa è iscritta all’Albo provinciale delle imprese artigiane ed annotata nella sezione speciale del Registro delle Imprese.

CONTROLLI AMMINISTRATIVI
Sono introdotte alcune limitazioni alla frequenza e alla durata dei controlli amministrativi in forma di accesso da parte di qualsiasi autorità competente.
In particolare è disposto che “al fine di ridurre al massimo la possibile turbativa nell’esercizio delle attività delle imprese” l’attività di controllo di natura amministrativa nei confronti delle PMI deve essere programmata e concertata dai vari soggetti interessati, secondo le modalità che saranno definite con un apposito Decreto.
È inoltre previsto che il periodo di permanenza presso la sede dell’impresa e l’eventuale proroga non può superare i 15 giorni “lavorativi contenuti nell’arco di non più di un trimestre” (intesi come giorni di presenza effettiva) in tutti i casi in cui la verifica sia svolta nei confronti di imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi.

COMUNICAZIONE ANNUALE DETRAZIONE FAMILIARI A CARICO
È soppresso l’obbligo di comunicare annualmente al sostituto d’imposta i dati relativi alle detrazioni per i familiari a carico da parte di lavoratori dipendenti e pensionati.
Pertanto, una volta ottemperato a tale obbligo, la dichiarazione ha effetto anche per i periodi d’imposta successivi, salvo che intervengano variazioni che richiedono.
La mancata comunicazione delle variazioni comporta l’applicazione al dipendente / pensionato delle sanzioni da € 258 a € 2.065.
DETRAZIONE IRPEF 36%
Ai fini della fruizione della detrazione IRPEF del 36% sulle spese per gli interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio, sono abrogati gli obblighi:
 di invio della comunicazione di inizio lavori. Tale obbligo è comunque sostituito:
• dall’indicazione nel mod. UNICO:
– dei dati catastali identificativi dell’immobile;
– degli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo (ad esempio, contratto di affitto), se i lavori sono effettuati dal detentore (ad esempio, conduttore);
– degli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione;
• dalla conservazione ed esibizione, a richiesta dell’Ufficio, dei documenti individuati da un apposito Provvedimento;
 dell’indicazione in fattura del costo della manodopera.

INCREMENTO LIMITI PER LA TENUTA DELLA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA
È stabilito l’aumento del limite di ricavi il cui mancato superamento consente, alle imprese individuali, società di persone ed enti non commerciali (relativamente alle attività commerciali esercitate), la tenuta della contabilità semplificata:
ATTIVITÀ VECCHIO LIMITE NUOVO LIMITE
Prestazioni di servizi € 309.874,14 € 400.000
Altre attività € 516.456,90 € 700.000

Non sono stati modificati i limiti previsti per le liquidazioni IVA con periodicità trimestrale che rimangono fissati a € 309.874,14 per le imprese di prestazioni di servizi ed a € 516.456,90 per le imprese esercenti altre attività.

DEDUCIBILITÀ COSTI NON SUPERIORI A € 1.000
È stabilito che le imprese in contabilità semplificata possono dedurre interamente nel periodo d’imposta di ricevimento della fattura le spese a condizione che le stesse siano:
riferite a contratti a corrispettivi periodici;di competenza di 2 periodi d’imposta;
di ammontare non superiore a € 1.000.

ELENCHI CLIENTI / FORNITORI
È stabilito l’esonero dalla comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate delle operazioni effettuate nei confronti di soggetti privati di importo superiore a € 3.000 (€ 3.600 qualora sussista l’obbligo di certificazione mediante ricevuta / scontrino fiscale) se il relativo pagamento è effettuato mediante carte di credito, di debito o prepagate.

COMUNICAZIONE DI DATI GIÀ IN POSSESSO DEL FISCO / ENTI PREVIDENZIALI
È previsto che i contribuenti non sono tenuti a fornire all’Amministrazione finanziaria / Enti previdenziali dati di cui questi ultimi siano già in possesso o che possono essere direttamente acquisiti da altre Amministrazioni.

“TRASFORMAZIONE” RIMBORSI D’IMPOSTA RICHIESTI IN DICHIARAZIONE
È prevista la possibilità di “trasformare” la richiesta di rimborso dei crediti delle imposte (IRPEF / IRES / IRAP), espressa dal contribuente nella relativa dichiarazione, in richiesta di utilizzo in compensazione degli stessi a condizione che:
• il rimborso non sia stato già erogato, anche in parte;
• sia presentata una nuova dichiarazione, entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione, utilizzando i modelli previsti per il periodo d’imposta cui la stessa si riferisce.

RINVIO VERSAMENTI / ADEMPIMENTI SCADENTI IN GIORNI FESTIVI
È stabilito che i versamenti / adempimenti previsti da disposizioni riguardanti l’Amministrazione economico – finanziaria che scadono di sabato o di giorno festivo sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo, ancorché effettuabili con modalità esclusivamente telematica.
Tale previsione si riflette, in particolare, sulla presentazione dei modd. INTRA, la cui scadenza, se cade di sabato, è ora prorogata al primo giorno lavorativo successivo.

ESONERO COMPILAZIONE SCHEDA CARBURANTE
È prevista l’abolizione dell’obbligo di tenuta della scheda carburante da parte di imprese / lavoratori autonomi per la certificazione degli acquisti di carburante qualora il relativo pagamento sia effettuato tramite carte di credito, di debito o prepagate.Va evidenziato che non disponendo di un documento equiparato alla fattura non dovrebbe essere possibile detrarre l’IVA connessa con tali spese.

SOSPENSIONE GIUDIZIALE ATTI ESECUTIVI
È prorogata dall’1.7 all’1.10.2011 la decorrenza dell’esecutività degli avvisi di accertamento. Pertanto gli avvisi di accertamento per II.DD., IRAP e IVA, notificati dall’1.10.2011 e relativi ai periodi d’imposta in corso al 31.12.2007 e successivi dovranno contenere l’intimazione al pagamento delle somme entro il termine di presentazione del ricorso ovvero, in caso di proposizione del ricorso, del 50% dell’imposta accertata.

RATEIZZAZIONE DEBITI TRIBUTARI
Per le somme dovute a seguito dei controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni sono previste:
• la possibilità di richiedere la rateazione, per un numero massimo di 6 rate trimestrali, anche degli importi pari o inferiori a € 2.000 senza necessità di presentazione della richiesta entro 30 giorni dalla comunicazione;
• la necessità di prestare la garanzia soltanto se l’importo complessivo delle rate successive alla prima supera € 50.000 (dall’individuazione dell’ammontare è escluso l’importo della prima rata);
• l’esclusione dalla fideiussione, se dovuta, relativamente alla prima rata.
È infine previsto che gli importi delle rate concesse possano essere anche di ammontare decrescente, fermo restando il numero massimo previsto.

DISTRUZIONE BENI E ATTESTAZIONE MEDIANTE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
È innalzato da € 5.164,57 a € 10.000 il limite del valore dei beni il cui mancato superamento consente, nell’ipotesi di distruzione degli stessi e al fine di vincere la presunzione di cessione ai fini IVA, di attestare tale evento mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

DOCUMENTO RIEPILOGATIVO MENSILE
È aumentato da € 154,94 a € 300 l’importo delle fatture emesse / ricevute per le quali l’annotazione ai fini IVA può essere effettuata, anziché singolarmente, mediante la registrazione di un unico documento riepilogativo mensile, nel quale sono riportati i numeri, attribuiti dal cedente / prestatore o dall’acquirente / committente, delle fatture cui lo stesso si riferisce, l’ammontare complessivo delle operazioni e dell’IVA, distinti per aliquota. Tale possibilità è estesa anche alle autofatture emesse ai sensi dell’art. 17, comma 2, DPR n. 633/72.

ALIQUOTA IVA SOMMINISTRAZIONE GAS
È fissata nella misura del 10% l’aliquota IVA per la somministrazione, fino a 480 mc, di gas naturale per la combustione a fini civili.

DEPOSITI FISCALI / DOGANALI
In relazione ai depositi fiscali e doganali sono previsti:
 l’estensione dell’obbligo di conservazione di un esemplare dei documenti presi a base dell'introduzione e dell'estrazione anche per i beni estratti che sono stati oggetto di precedente acquisto, anche intracomunitario, senza pagamento dell'IVA;
 la possibilità di effettuare senza pagamento dell’IVA le operazioni di immissione in libera pratica di beni non comunitari destinati ad essere introdotti in un deposito IVA soltanto previa prestazione di idonea garanzia commisurata all’imposta stessa;
 l’obbligo, da parte del soggetto che procede all’estrazione, di comunicare al gestore del deposito i dati relativi alla liquidazione IVA, anche al fine dello svicolo della garanzia.

RIAPERTURA RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI
È prevista la riapertura della possibilità di rideterminare il costo di acquisto di:
• terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
• partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto;
alla data dell’1.7.2011, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.
È fissato al 30.6.2012 il termine entro il quale provvedere alla redazione ed all’asseverazione, da parte di un professionista abilitato, della perizia di stima che deve individuare il valore del terreno / partecipazione all’1.7.2011 nonché al versamento dell’imposta sostitutiva (2% per le partecipazioni non qualificate; 4% per le partecipazioni qualificate e per i terreni).

RICONOSCIMENTO RURALITÀ IMMOBILI
È prevista la possibilità, per i soggetti interessati, di ottenere il riconoscimento della ruralità degli immobili ex art. 9, DL n. 557/93, mediante presentazione all’Agenzia del Territorio di una domanda di variazione della categoria catastale. Tale richiesta di variazione:
 è volta all’attribuzione della categoria A/6 per gli immobili rurali ad uso abitativo o D/10 per gli immobili rurali ad uso strumentale;
 va presentata entro il 30.9.2011 allegando un’autocertificazione nella quale l’interessato dichiara la sussistenza dei requisiti di ruralità dell’immobile, in via continuativa, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda.

RINEGOZIAZIONE MUTUI ACQUISTO / RISTRUTTURAZIONE ABITAZIONI
È prevista la possibilità, da parte dei soggetti che hanno stipulato un mutuo ipotecario di importo originario non superiore a € 200.000 per l’acquisto / ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, a tasso e rata variabile, di rinegoziare il mutuo con applicazione di un tasso annuo nominale fisso.


SCADENZARIO
Mese di AGOSTO 2011

Il DPCM 12.5.2011 ha disposto la consueta “proroga di Ferragosto” prevedendo che gli adempimenti fiscali ed i versamenti di cui agli artt. 17 e 20, comma 4, D.Lgs. n. 241/97 scadenti nel periodo 1.8 – 20.8.2011 possono essere effettuati entro il 20.8 senza maggiorazione. Peraltro, considerato che il 20.8 cade di sabato, il termine è ulteriormente differito al 22.8.2011.
Non sono interessati dalla proroga al 22.8, e pertanto vanno eseguiti entro il 5.8, i versamenti relativi al mod. UNICO scadenti, a seguito della proroga, entro tale data (versamenti con la maggiorazione dello 0,40% in unica soluzione ovvero della prima rata).
Sono invece interessati dalla proroga e vanno quindi effettuati entro il 22.8 anche i versamenti delle rate successive alla prima la cui scadenza cade nel periodo 1.8 – 20.8.

Venerdì 5 agosto

MOD. UNICO 2011
PERSONE FISICHE Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:
• IRPEF (saldo 2010 e primo acconto 2011);
• addizionale regionale IRPEF (saldo 2010);
• addizionale comunale IRPEF (saldo 2010 e acconto 2011);
• imposta sostitutiva regime nuove iniziative (10%) e contribuenti minimi (20%, saldo 2010 e primo acconto 2011);
• saldo IVA 2010 con maggiorazione dell’1,2% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);
• acconto 20% dell’imposta dovuta per i redditi a tassazione separata;
• imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni esistenti al 31.12.2010 da quadro EC;
• contributi IVS (saldo 2010 e primo acconto 2011);
• contributi Gestione separata INPS (saldo 2010 e primo acconto 2011);
• contributi CIPAG (soggettivo e integrativo 2010) eccedenti il contributo minimo.

MOD. UNICO 2011
SOCIETÀ DI PERSONE

SOGGETTI CHE BENEFICIANO
DELLA PROROGA Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:
• saldo IVA 2010 con maggiorazione dell’1,2% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);
• imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2009 e 2010. In caso di riallineamenti posti in essere in esercizi precedenti vanno altresì versate le rate successive alla prima;
• imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni esistenti al 31.12.2010 da quadro EC;
• imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008.

MOD. UNICO 2011
SOCIETÀ DI CAPITALI ED
ENTI NON COMMERCIALI

SOGGETTI CHE BENEFICIANO
DELLA PROROGA Termine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare (approvazione del bilancio nei termini ordinari), i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:
• saldo IVA 2010 con maggiorazione dell’1,2% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);
• IRES (saldo 2010 e primo acconto 2011);
• imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2009 e 2010. In caso di riallineamenti posti in essere in esercizi precedenti vanno altresì versate le rate successive alla prima;
• imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni esistenti al 31.12.2010 da quadro EC;
• imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008.

MOD. IRAP 2011

SOGGETTI CHE BENEFICIANO
DELLA PROROGA E PERSONE FISICHE Versamento dell’IRAP (saldo 2010 e primo acconto 2011), con la maggiorazione dello 0,40%, da parte delle persone fisiche, società di persone e soggetti assimilati, società di capitali ed enti non commerciali con esercizio coincidente con l’anno solare.

STUDI DI SETTORE
ADEGUAMENTO Versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, dell’IVA dovuta sui maggiori compensi/ricavi da parte dei soggetti che si adeguano agli studi di settore per il 2010 (codice tributo 6494) e dell’eventuale maggiorazione del 3% prevista per gli studi “vecchi” (codice tributo 4726 per le persone fisiche e 2118 per i soggetti diversi dalle persone fisiche).

DIRITTO ANNUALE CCIAA

SOGGETTI CHE BENEFICIANO
DELLA PROROGA E PERSONE FISICHE Versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, del diritto CCIAA 2011 (codice tributo 3850).

RIVALUTAZIONE
IMMOBILI D’IMPRESA

SOGGETTI CHE BENEFICIANO
DELLA PROROGA E PERSONE FISICHE • Versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, della terza rata dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione, con effetto anche ai fini fiscali, degli immobili d’impresa posseduti al 31.12.2008, ex art. 15, commi da 16 a 23, DL n. 185/2008 (codice tributo 1824);
• Versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, della terza rata dell’imposta sostitutiva (codice tributo 1825) per l’affrancamento del relativo saldo attivo di rivalutazione.

IRPEF
CEDOLARE “SECCA” Versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, della prima rata dell’acconto, pari al 40% dell’85% dell’imposta sostitutiva (21% - 19%) dovuta per il 2011 sul reddito fondiario (senza deduzioni) dell’immobile ad uso abitativo locato.

Lunedì 22 agosto

IVA
CORRISPETTIVI GRANDE DISTRIBUZIONE Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di luglio da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi.

IVA
LIQUIDAZIONE MENSILE E TRIMESTRALE • Liquidazione IVA riferita al mese di luglio e versamento dell’imposta dovuta;
• Liquidazione IVA riferita al secondo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell’1% (da non applicare ai soggetti trimestrali speciali).

IVA
DICHIARAZIONI D’INTENTO Presentazione, in via telematica, della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese di luglio.

IVA
CREDITO TRIMESTRALE Presentazione all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, della richiesta di rimborso/compensazione del credito IVA relativo al secondo trimestre, utilizzando il mod. IVA TR.
Si rammenta che l’utilizzo in compensazione nel mod. F24 del credito IVA trimestrale per importi superiori a € 10.000 annui può essere effettuato a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza. Pertanto, la presentazione del modello effettuata entro tale data anziché entro il 31.7 comporta lo slittamento dal 16.8 al 16.9 del termine a decorrere dal quale è possibile utilizzare il credito in compensazione.

IVA
ELENCHI “BLACK LIST” MENSILI E TRIMESTRALI Invio telematico del modello di comunicazione delle operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata per le operazioni, registrate o soggette a registrazione, relative:
• a giugno, da parte dei soggetti mensili;
• al secondo trimestre, da parte dei soggetti trimestrali.

IRPEF
RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI Versamento delle ritenute operate a luglio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto – codice tributo 1004).

IRPEF
RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO Versamento delle ritenute operate a luglio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

RITENUTE ALLA FONTE
OPERATE DA CONDOMINI Versamento delle ritenute (4%) operate a luglio da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d’appalto/d’opera effettuate nell’esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).

IRPEF
ALTRE RITENUTE ALLA FONTE Versamento delle ritenute operate a luglio relative a:
• rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1038);
• utilizzazioni di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040);
• contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l’ammontare dell’apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell’associante risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.

INPS
DIPENDENTI Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di luglio.

INPS
CONTRIBUTI IVS Versamento della seconda rata fissa per il 2011 dei contributi previdenziali sul reddito minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS commercianti – artigiani.

INPS
GESTIONE SEPARATA Versamento del contributo del 17% o 26,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a luglio a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).
Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a luglio agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, nella misura del 17% ovvero 26,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).

MOD. 770/2011 SEMPLIFICATO Termine per l’invio telematico, diretto o tramite intermediari abilitati, del mod. 770 Semplificato relativo al 2010.

MOD. 770/2011 ORDINARIO Termine per l’invio telematico, diretto o tramite intermediari abilitati, del mod. 770 Ordinario relativo al 2010.

MOD. UNICO 2011
MOD. IRAP 2011
SOCIETÀ DI CAPITALI ED
ENTI NON COMMERCIALI Termine entro il quale effettuare, con la maggiorazione dello 0,40%, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare e approvazione del bilancio nel mese di giugno (entro il 29.6.2011 per particolari esigenze ex art. 2364 C.c.) i versamenti relativi a:
• saldo IVA 2010 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);
• IRES / IRAP (saldo 2010 e primo acconto 2011).

ENASARCO
VERSAMENTO CONTRIBUTI Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al secondo trimestre.

Giovedì 25 agosto

IVA COMUNITARIA
ELENCHI INTRASTAT MENSILI Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi e degli acquisti di beni / servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi a luglio (soggetti mensili).

Mercoledì 31 agosto

INPS
DIPENDENTI Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di luglio.
L’adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi/lavoratori a progetto, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro.

IVA
ELENCHI “BLACK LIST” MENSILI Invio telematico del modello di comunicazione delle operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata per le operazioni, registrate o soggette a registrazione, relative a luglio (soggetti mensili).

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