News

lunedì 30 maggio 2011

DECRETO SVILUPPO

CIRCOLARE N. 5/2011


DECRETO SVILUPPO

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un Decreto Legge che prevede misure diverse finalizzate allo sviluppo e al rilancio
dell’economia. In sintesi riepiloghiamo le principali misure.

È istituito, sperimentalmente per gli anni 2011 e 2012, un credito di imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca, in Università ovvero enti pubblici di ricerca.
Il credito di imposta compete in 3 quote annuali a decorrere da ciascuno degli anni 2011 e 2012 per l’importo percentuale che eccede la media degli investimenti in ricerca effettuati nel triennio 2008-2010.



Ai datori di lavoro che, nei 12 mesi successivi alla data di entrata in vigore del decreto,aumentano il numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato assumendo lavoratori definiti “svantaggiati” nelle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia) è concesso, per ogni nuovo
lavoratore assunto, un credito d’imposta nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei 12 mesi successivi all’assunzione.


Per incrementare l’efficienza del sistema turistico italiano, fermo restando, in assoluto, il diritto libero e gratuito di accesso e fruizione della battigia, anche ai fini di balneazione, è introdotto un diritto di superficie avente durata di 90 anni, che si costituisce sulle aree inedificate formate da arenili, con esclusione in ogni caso delle spiagge e delle scogliere. Sulle aree occupate da edificazioni già esistenti, aventi qualunque destinazione d’uso, ancorché realizzate su spiaggia, arenile ovvero scogliera, salvo che le relative aree non risultino già di proprietà privata, le edificazioni
possono essere mantenute esclusivamente in regime di diritto di superficie.
Il diritto di superficie si costituisce, e successivamente si mantiene, previo pagamento di un corrispettivo annuo determinato dalla Agenzia del Demanio sulla base dei valori di mercato e previo accatastamento delle edificazioni.


Possono essere istituiti nei territori costieri, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su richiesta delle imprese del settore che operano nei medesimi territori, previa intesa con le Regioni interessate, i Distretti turistico-alberghieri con gli obiettivi di riqualificare e rilanciare l’offerta turistica a livello nazionale e internazionale,
di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori del Distretto, di migliorare l’efficienza nell’organizzazione e nella produzione dei servizi, di assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano con particolare riferimento alle opportunità di investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti con le
Pubbliche Amministrazioni.



Per ridurre i tempi di costruzione delle opere pubbliche, soprattutto se di interesse strategico, per semplificare le procedure di affidamento dei relativi contratti pubblici, per garantire un più efficace sistema di controllo e infine per ridurre il contenzioso, sono apportate alla disciplina vigente numerose modificazioni. In particolare, i lavori
di importo complessivo inferiore a 1 milione di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, senza gara, adottando procedure di negoziazione più snelle, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. L’invito è rivolto, per lavori di importo pari o superiore a € 500.000, ad almeno 10 soggetti e, per lavori di importo inferiore a € 500.000, ad almeno 5 soggetti se sussistono aspiranti idonei in tali numeri.



Per liberalizzare le costruzioni private sono apportate modificazioni alla disciplina vigente, fra le quali:
- introduzione del ”silenzio assenso” per il rilascio del permesso di costruire, ad eccezione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici e culturali;
- estensione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) agli interventi edilizi precedentemente compiuti con denuncia di inizio attività (DIA);
- tipizzazione di un nuovo schema contrattuale diffuso nella prassi, ossia la “cessione di cubatura”;
- la registrazione dei contratti di compravendita immobiliare assorbe l’obbligo di comunicazione all’autorità locale di pubblica sicurezza;
- per gli edifici adibiti a civile abitazione l’”autocertificazione” asseverata da un tecnico abilitato sostituisce la cosiddetta relazione “acustica”;
- l’obbligo per i Comuni di pubblicare sul proprio sito istituzionale gli allegati tecnici agli strumenti urbanistici;
- esclusione della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) per gli strumenti attuativi di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica;
- legge nazionale quadro per la riqualificazione incentivata delle aree urbane.


Le Regioni approvano, entro 60 giorni, specifiche leggi che prevedano:
- il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale;
- la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse;
- l’ammissibilità delle modifiche di destinazione d’uso, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari;
- le modifiche della sagoma necessarie per l’armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti.
Gli interventi non possono riferirsi ad edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree ad inedificabilità assoluta, con esclusione degli edifici per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria.


Per ridurre gli oneri derivanti dalla normativa vigente e gravanti, in particolare, sulle piccole e medie imprese sono apportate le modificazioni che seguono:
- per una corretta applicazione della normativa europea, le comunicazioni relative alla riservatezza dei dati personali sono limitate alla tutela dei cittadini;
conseguentemente, non trovano applicazione nei rapporti tra imprese;
- le pubbliche amministrazioni devono pubblicare sul proprio sito istituzionale l’elenco degli atti e documenti necessari per ottenere provvedimenti amministrativi;
altri atti o documenti possono essere richiesti solo se strettamente necessari e non possono costituire ragione di rigetto dell’istanza del privato;
- riduzione degli adempimenti concernenti l’utilizzo di piccoli serbatoi di GPL;
- facoltà di effettuare “on line” qualunque transazione finanziaria ASL- imprese e cittadini;
- per i trasporti eccezionali, l’attuale autorizzazione prevista per ciascun trasporto è sostituita, per i trasporti della medesima tipologia ripetuti nel tempo, da una autorizzazione periodica da rilasciarsi con modalità semplificata.


Esclusi i casi straordinari di controlli per salute, giustizia ed emergenza, il controllo amministrativo in forma d’accesso da parte di qualsiasi autorità competente deve essere unificato, può essere operato al massimo con cadenza semestrale e non può durare più di 15 giorni. Gli atti compiuti in violazione di quanto sopra costituiscono, per i dipendenti pubblici, illecito disciplinare. Codificando la prassi, la Guardia di Finanza, negli accessi di propria competenza presso le imprese, opera, per quanto possibile, “in borghese”.


Abolito, per lavoratori dipendenti e pensionati, l’obbligo di comunicazione annuale dei dati relativi a detrazioni per familiari a carico. L’obbligo sussiste solo in caso di variazione dei dati.


Abolite le comunicazioni all’Agenzia delle Entrate in occasione di ristrutturazioni che beneficiano della detrazione del 36%.


Il regime di contabilità semplificata è esteso a € 400.000 di ricavi, per le imprese di servizi, e a € 700.000 di ricavi per le altre imprese.
I contribuenti in regime di contabilità semplificata possono dedurre fiscalmente l’intero costo, per singole spese non superiori a € 1.000, nel periodo d’imposta in cui ricevono la fattura; in particolare, i costi, concernenti contratti a corrispettivi periodici, relativi a spese di competenza di 2 periodi d’imposta divengono deducibili nell’esercizio nel quale è stato ricevuto il documento probatorio. Tale disposizione si applica solo nel caso in cui l’importo del costo indicato dal documento di spesa non sia di importo superiore a € 1.000.



È abolito l’obbligo della comunicazione telematica da parte dei contribuenti per acquisti d’importo superiore a € 3.000 in caso di pagamento con carte di credito, prepagate o bancomat.



I contribuenti non devono fornire informazioni che siano già in possesso del Fisco e degli enti previdenziali, ovvero che da questi possono essere direttamente acquisite da altre Amministrazioni.



La richiesta per rimborso d’imposta fatta dal contribuente in dichiarazione può essere modificata in richiesta di compensazione entro 120 giorni dalla presentazione della dichiarazione stessa.



I versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l’Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo, sono sempre rinviati al 1° giorno lavorativo successivo.



Abolizione della compilazione della scheda carburante in caso di pagamento con carte di credito, di debito o prepagate.



In caso di richiesta di sospensione giudiziale degli atti esecutivi, non si procede all’esecuzione fino alla data di emanazione del provvedimento che decide sull’istanza di sospensione e, comunque, per un periodo non superiore a 120 giorni dalla notifica dell’istanza.
La sospensione non si applica con riguardo alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.



Abolizione, per importi minori, della richiesta per ottenere la rateizzazione dei debiti tributari conseguenti al controllo delle dichiarazioni e alla liquidazione di redditi soggetti a tassazione separata, ed esclusione della fideiussione per la prima rata.


Innalzamento a 10.000 euro della soglia di valore dei beni d’impresa per i quali è possibile ricorrere ad attestazione di distruzione mediante atto notorio.


Innalzamento a 300 euro dell’importo per riepilogare in un solo documento le fatture ricevute nel mese.


È del 10% l’aliquota IVA dovuta per singolo contratto di somministrazione di gas naturale per la combustione a fini civili (fino a 480 metri cubi di gas somministrato).


Sarà possibile rideterminare il valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1.07.2011, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva.
Entro il 30.06.2012 dovrà essere asseverata la perizia e versata l’imposta sostitutiva. È stata disciplinata la possibilità di detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta l’imposta già versata in occasione della precedente rivalutazione dei medesimi beni.



È stata rafforzata la disciplina del cosiddetto “patto di famiglia”, per favorire la continuità nell’esercizio delle imprese. In particolare, l’assegnatario dell’azienda o delle partecipazioni societarie può anche ricevere la titolarità dei beni alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione sospensiva non retroattiva, anche successivi alla morte dell’imprenditore o del titolare di partecipazioni societarie.
L’assegnatario può anche essere designato da un terzo nominato dall’imprenditore o dal titolare di partecipazioni societarie, tra più persone, indicate dall’imprenditore o dal titolare di partecipazioni societarie ovvero appartenenti a determinate categorie, indicate dallo stesso imprenditore o titolare di partecipazioni societarie.



Il contratto di inserimento si applica alle donne, di qualsiasi età, prive di un regolare impiego da almeno 6 mesi.



Il tasso soglia per l’usura è calcolato aumentando del 25% il tasso medio rilevato dalla Banca d’Italia, cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali.

Nessun commento:

Posta un commento